Art. 1.
(Istituzione del corso di laurea in servizio sociale).

      1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «37-bis. Laurea in servizio sociale».

      2. La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, di sociologia e di scienze politiche possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.