1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«37-bis. Laurea in servizio sociale».
2. La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, di sociologia e di scienze politiche possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.